Informativa rottamazione quinquies

Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) è stata riproposta la quinta edizione della rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione.

La rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

La misura consente di regolarizzare i carichi derivanti da omesso versamento di:

• imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e da controlli formali e automatizzati (artt. 36 bis e 36 ter del DPR 600/1973, artt. 54 bis e 54 ter del DPR 633/1972);
• contributi previdenziali dovuti all’Inps (a condizione che non siano quelli richiesti a seguito di accertamento);
• i debiti compresi in precedenti misure agevolate (precedenti rottamazioni – per la rottamazione quater a condizione che la decadenza sia intervenuta prima del 30/09/2025) dalle quali si è stati dichiarati decaduti;
• sanzioni per violazioni del Codice della Strada e le altre sanzioni amministrative irrogate;
• carichi per i quali è pendente un contenzioso (in tal caso il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare ai relativi giudizi)

La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 con le modalità pubblicate sul sito dell’Ader, tramite area riservata o area pubblica. Una volta trasmessa la domanda occorrerà attendere che Ader entro il 30 giugno 2026 comunichi l’importo complessivo da versare e il dettaglio delle rate con relative scadenze.

Il quantum dovuto sarà da corrispondere in un’unica soluzione entro il 31/07/2026 oppure mediante un piano di rateazione fino a n. 54 rate bimestrali di pari importo di cui:

• la prima, la seconda e la terza rata rispettivamente il 31/07/2026, 30/09/2026 e 30/11/2026;
• dalla quarta alla cinquantunesima rata rispettivamente il 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09 e 30/11di ciascun anno a decorrere dal 2027.
• dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rispettivamente il 31/01/2035, 31/03/2035 e il 31/05/2035.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026 interessi al tasso del 3% annuo.

Alcune rilevanti novità rispetto alla precedente rottamazione riguardano la decadenza della sanatoria a seguito del mancato o insufficiente pagamento di due rate anche non consecutive e l’eliminazione dei cinque giorni di tolleranza previsti in precedenza per il pagamento delle rate.

Prima di procedere all’eventuale presentazione della domanda di adesione alla rottamazione quinquies, risulta opportuno richiedere preventivamente la situazione debitoria aggiornata, al fine di verificare i carichi effettivamente definibili e valutare la convenienza dell’adesione alla misura agevolata.

Lo Studio Legale Cerutti si occupa dell’analisi puntuale della posizione debitoria e della valutazione della presenza di posizion rottamabili nonché della successiva presentazione della domanda di definizione agevolata.